Art. 624 c.p.c. Sospensione per opposizione all’esecuzione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
2. Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.(113a)(115)
3. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.
L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.
4. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’ articolo 618.(116)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Aggiornamento (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.”
Aggiornamento (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 624 c.p.c. disciplina la sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice dell’esecuzione in seguito alla proposizione di un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o di un’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.). La norma realizza un bilanciamento tra due esigenze opposte: l’efficienza dell’esecuzione forzata, che non deve arrestarsi per effetto di qualsiasi contestazione, e la tutela del debitore o del terzo, che rischiano di subire un pregiudizio irreparabile dalla prosecuzione di un’esecuzione forse ingiusta. Si tratta della cosiddetta sospensione interna, perché pronunciata dallo stesso giudice dell’esecuzione nell’ambito della fase sommaria dell’opposizione, distinta dalla sospensione esterna disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo (art. 623 c.p.c.).
L’attuale struttura risale al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52, che ha sostituito l’originario articolo introducendo il reclamo e il meccanismo di estinzione. La l. 18 giugno 2009, n. 69 (art. 49, comma 3), con effetto dal 4 luglio 2009, ha riscritto il terzo e il quarto comma, sostituendo la precedente estinzione del pignoramento su istanza dell’opponente con l’attuale estinzione del processo, dichiarata anche d’ufficio, quando nessuno introduce il giudizio di merito.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Una tutela anticipatoria che può stabilizzarsi. Il terzo comma consente che la sospensione, se nessuno ha interesse a proseguire, produca un effetto definitivo: il processo esecutivo si estingue senza che si debba celebrare il giudizio di merito. È una tecnica deflattiva analoga a quella dei provvedimenti cautelari anticipatori (art. 669-octies c.p.c.). Il creditore che intenda evitare l’estinzione deve quindi introdurre o riassumere il giudizio di merito nel termine perentorio, anche se l’opposizione è stata proposta dal debitore.
Rimedi contro i provvedimenti sulla sospensione. L’ordinanza del giudice dell’esecuzione e quella resa in sede di reclamo hanno natura provvisoria e non decisoria: non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione e le questioni possono essere ridiscusse nel giudizio di merito. Lo stesso vale per la regolamentazione delle spese della fase sommaria, che si contesta nel merito dell’opposizione. Occorre tuttavia distinguere: se il giudice dell’esecuzione, accogliendo la contestazione, dispone la liberazione dei beni pignorati, il provvedimento ha natura sostanzialmente definitiva e si impugna con l’opposizione agli atti esecutivi.
Errori frequenti. Chiedere la sospensione con una semplice istanza, senza proporre una formale opposizione, non consente l’applicazione dell’art. 624 c.p.c.; inoltre, trascurare il termine fissato per il merito espone l’opposto all’estinzione del processo e alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 624 c.p.c. presuppone gli artt. 615, 616, 618 e 619 c.p.c. sulle opposizioni e sulla fissazione del termine per il merito; il reclamo rinvia all’art. 669-terdecies c.p.c. Va coordinato con l’art. 623 c.p.c. (sospensione esterna), con l’art. 624-bis c.p.c. (sospensione su istanza di tutti i creditori), con l’art. 626 c.p.c. (divieto di atti esecutivi durante la sospensione) e con l’art. 627 c.p.c. (riassunzione). L’estinzione dichiarata ai sensi del terzo comma è reclamabile secondo l’art. 630, terzo comma, c.p.c., e i suoi effetti seguono l’art. 632 c.p.c.; la cauzione è regolata dall’art. 119 c.p.c.