Art. 624 c.p.c. Sospensione per opposizione all’esecuzione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

2. Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.(113a)(115)

3. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.
L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.

4. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’ articolo 618.(116)

Testo in vigore dal 4 luglio 2009

Note di aggiornamento

Aggiornamento (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Aggiornamento (115)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.”

Aggiornamento (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 624 c.p.c. disciplina la sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice dell’esecuzione in seguito alla proposizione di un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o di un’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.). La norma realizza un bilanciamento tra due esigenze opposte: l’efficienza dell’esecuzione forzata, che non deve arrestarsi per effetto di qualsiasi contestazione, e la tutela del debitore o del terzo, che rischiano di subire un pregiudizio irreparabile dalla prosecuzione di un’esecuzione forse ingiusta. Si tratta della cosiddetta sospensione interna, perché pronunciata dallo stesso giudice dell’esecuzione nell’ambito della fase sommaria dell’opposizione, distinta dalla sospensione esterna disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo (art. 623 c.p.c.).

L’attuale struttura risale al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52, che ha sostituito l’originario articolo introducendo il reclamo e il meccanismo di estinzione. La l. 18 giugno 2009, n. 69 (art. 49, comma 3), con effetto dal 4 luglio 2009, ha riscritto il terzo e il quarto comma, sostituendo la precedente estinzione del pignoramento su istanza dell’opponente con l’attuale estinzione del processo, dichiarata anche d’ufficio, quando nessuno introduce il giudizio di merito.

Contenuto della disposizione

  • Presupposti: è necessaria una formale opposizione ai sensi degli artt. 615 o 619 c.p.c., un’istanza di parte (la sospensione non è mai disposta d’ufficio) e la ricorrenza di gravi motivi, cioè una valutazione sommaria sia della verosimile fondatezza dell’opposizione sia del pregiudizio derivante dalla prosecuzione dell’esecuzione.
  • Cauzione: il giudice può subordinare la sospensione alla prestazione di una cauzione (art. 119 c.p.c.), a garanzia del creditore per il danno da ritardo.
  • Reclamo: l’ordinanza che concede o nega la sospensione è reclamabile al collegio secondo l’art. 669-terdecies c.p.c.; lo stesso rimedio si applica al provvedimento di sospensione della distribuzione previsto dall’art. 512, secondo comma, c.p.c.
  • Estinzione: se l’ordinanza di sospensione non è reclamata o è confermata in sede di reclamo e il giudizio di merito non è introdotto nel termine perentorio fissato ai sensi dell’art. 616 c.p.c., il giudice dichiara, anche d’ufficio, l’estinzione del processo, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e provvede sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’art. 630, terzo comma, c.p.c.
  • Estensione: il meccanismo estintivo si applica, in quanto compatibile, alla sospensione disposta nell’opposizione agli atti esecutivi (art. 618 c.p.c.).

Profili applicativi

Una tutela anticipatoria che può stabilizzarsi. Il terzo comma consente che la sospensione, se nessuno ha interesse a proseguire, produca un effetto definitivo: il processo esecutivo si estingue senza che si debba celebrare il giudizio di merito. È una tecnica deflattiva analoga a quella dei provvedimenti cautelari anticipatori (art. 669-octies c.p.c.). Il creditore che intenda evitare l’estinzione deve quindi introdurre o riassumere il giudizio di merito nel termine perentorio, anche se l’opposizione è stata proposta dal debitore.

Rimedi contro i provvedimenti sulla sospensione. L’ordinanza del giudice dell’esecuzione e quella resa in sede di reclamo hanno natura provvisoria e non decisoria: non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione e le questioni possono essere ridiscusse nel giudizio di merito. Lo stesso vale per la regolamentazione delle spese della fase sommaria, che si contesta nel merito dell’opposizione. Occorre tuttavia distinguere: se il giudice dell’esecuzione, accogliendo la contestazione, dispone la liberazione dei beni pignorati, il provvedimento ha natura sostanzialmente definitiva e si impugna con l’opposizione agli atti esecutivi.

Errori frequenti. Chiedere la sospensione con una semplice istanza, senza proporre una formale opposizione, non consente l’applicazione dell’art. 624 c.p.c.; inoltre, trascurare il termine fissato per il merito espone l’opposto all’estinzione del processo e alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 30 giugno 2025, n. 17661: l’estinzione del processo esecutivo per mancata introduzione del giudizio di merito si produce anche quando la sospensione è stata concessa dal tribunale in sede di reclamo, in riforma del diniego del giudice dell’esecuzione; la Corte ha dato continuità al precedente del 2017 respingendo la lettura meramente letterale del terzo comma.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 31 maggio 2023, n. 15427: è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione sulla sospensione e contro quella resa in sede di reclamo, trattandosi di provvedimenti non definitivi, ridiscutibili nel giudizio di opposizione.
  • Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2023, n. 4748: la statuizione sulle spese della fase sommaria dell’opposizione, anche se adottata all’esito del reclamo, può essere rimessa in discussione solo nel giudizio di merito, che la parte può sempre instaurare; non sono ammessi né l’opposizione agli atti esecutivi né il ricorso straordinario.
  • Cassazione civile, sez. III, 7 dicembre 2025, n. 31910: il provvedimento di provvisorio arresto del processo adottato su formale opposizione all’esecuzione è impugnabile con il reclamo dell’art. 624 c.p.c.; se invece il giudice dispone la liberazione dei beni pignorati, il provvedimento ha natura definitiva ed è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi.
  • Cassazione civile, sez. III, 20 luglio 2022, n. 22716: anche in presenza di una causa di sospensione esterna, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione fondata sulla temporanea perdita di esecutività del titolo; se il giudice sospende per gravi motivi ai sensi del primo comma, può attivarsi il meccanismo del terzo comma.

Rapporti con altre norme

L’art. 624 c.p.c. presuppone gli artt. 615, 616, 618 e 619 c.p.c. sulle opposizioni e sulla fissazione del termine per il merito; il reclamo rinvia all’art. 669-terdecies c.p.c. Va coordinato con l’art. 623 c.p.c. (sospensione esterna), con l’art. 624-bis c.p.c. (sospensione su istanza di tutti i creditori), con l’art. 626 c.p.c. (divieto di atti esecutivi durante la sospensione) e con l’art. 627 c.p.c. (riassunzione). L’estinzione dichiarata ai sensi del terzo comma è reclamabile secondo l’art. 630, terzo comma, c.p.c., e i suoi effetti seguono l’art. 632 c.p.c.; la cauzione è regolata dall’art. 119 c.p.c.