Art. 254 c.p.c. Confronto dei testimoni
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.