Art. 245 c.p.c. Ordinanza di ammissione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.
2. La rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.