Art. 250 c.p.c. Intimazione ai testimoni

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

2. L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale o posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, è effettuata in busta chiusa e sigillata.(178)

3. L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi.(134)(178).

4. Il difensore deposita copia dell’atto inviato e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.

5. (178)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l’art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.