Art. 252 c.p.c. Identificazione dei testimoni

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità, l’età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

2. Le parti possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell’audizione del testimone.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.