Art. 107 c.p.c. Intervento per ordine del giudice

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.