Art. 105 c.p.c. Intervento volontario
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
2. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 105 c.p.c. consente a un terzo di inserirsi spontaneamente in un processo già pendente tra altre persone. L’istituto realizza un’esigenza di economia processuale e di armonia dei giudicati: chi ha un diritto connesso a quello controverso, o un interesse a che la lite si concluda in un certo modo, può far valere le proprie ragioni nello stesso giudizio, evitando processi separati e decisioni contrastanti. Al tempo stesso la norma tutela le parti originarie, perché l’ingresso del terzo deve avvenire nel rispetto delle scansioni e delle preclusioni del processo.
Il testo è quello originario del codice, in vigore dal 21 aprile 1942. La sua portata è stata definita dalla giurisprudenza, che ne ha offerto una lettura costituzionalmente orientata e ha elaborato la distinzione tra le diverse figure di intervento.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Qualificazione. La distinzione tra le figure non dipende dal nome dato dall’interveniente, ma dal contenuto complessivo dell’atto, da interpretare secondo i canoni ermeneutici: occorre stabilire se il terzo abbia chiesto una pronuncia sul proprio diritto o si sia limitato a sostenere la posizione altrui. La qualificazione ha effetti sostanziali: solo l’intervento con cui si esercita un diritto proprio vale come domanda giudiziale e interrompe la prescrizione.
Preclusioni. Per l’interveniente principale o litisconsortile la proposizione della domanda è l’essenza stessa dell’intervento, sicché il limite dell’art. 268 c.p.c. non gli impedisce di formulare domande nuove e autonome; deve però accettare il processo nello stato in cui si trova quanto alle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie.
Poteri dell’interveniente adesivo. L’adesivo dipendente subisce gli effetti della decisione solo in via riflessa e non ha un potere autonomo di impugnazione, salvo che per le questioni relative all’ammissibilità del suo intervento o alla condanna alle spese pronunciata a suo carico.
Intervento in appello. In secondo grado l’art. 344 c.p.c. ammette solo l’intervento di chi sarebbe legittimato all’opposizione di terzo ordinaria (art. 404, primo comma, c.p.c.), cioè di chi vanta un diritto autonomo incompatibile con la sentenza. Diversa è la posizione del successore a titolo particolare nel diritto controverso, il cui ingresso è regolato dall’art. 111 c.p.c.
Casistica. Frequente è l’intervento del creditore nell’azione revocatoria promossa da altro creditore contro lo stesso atto: si tratta di intervento adesivo autonomo, perché il terzo chiede tutela per un credito diverso, ma fondato sul medesimo diritto potestativo di revoca.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 105 c.p.c. va letto con gli artt. 267 e 268 c.p.c., che regolano forme e limiti temporali dell’intervento, e con gli artt. 106 e 107 c.p.c., che disciplinano l’ingresso del terzo su istanza di parte o per ordine del giudice. In appello rilevano gli artt. 344 e 404 c.p.c.; per il successore nel diritto controverso l’art. 111 c.p.c. L’interesse richiesto all’interveniente adesivo è declinazione dell’art. 100 c.p.c. Sul piano sostanziale, l’effetto interruttivo della domanda proposta con l’intervento discende dall’art. 2943 c.c.; nel processo esecutivo l’intervento dei creditori segue invece la disciplina speciale degli artt. 499 e seguenti c.p.c.