Art. 105 c.p.c. Intervento volontario

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

2. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 105 c.p.c. consente a un terzo di inserirsi spontaneamente in un processo già pendente tra altre persone. L’istituto realizza un’esigenza di economia processuale e di armonia dei giudicati: chi ha un diritto connesso a quello controverso, o un interesse a che la lite si concluda in un certo modo, può far valere le proprie ragioni nello stesso giudizio, evitando processi separati e decisioni contrastanti. Al tempo stesso la norma tutela le parti originarie, perché l’ingresso del terzo deve avvenire nel rispetto delle scansioni e delle preclusioni del processo.

Il testo è quello originario del codice, in vigore dal 21 aprile 1942. La sua portata è stata definita dalla giurisprudenza, che ne ha offerto una lettura costituzionalmente orientata e ha elaborato la distinzione tra le diverse figure di intervento.

Contenuto della disposizione

  • Intervento principale: il terzo fa valere, nei confronti di tutte le parti, un diritto relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in esso dedotto, incompatibile con le pretese di entrambe (ad esempio chi rivendica per sé il bene conteso).
  • Intervento adesivo autonomo o litisconsortile: il terzo propone una domanda propria, con la stessa relazione di connessione, nei confronti di una o di alcune soltanto delle parti, schierandosi accanto all’altra.
  • Intervento adesivo dipendente (secondo comma): il terzo non fa valere un diritto proprio, ma un interesse giuridicamente rilevante, concreto e attuale, a sostenere le ragioni di una parte, perché dall’esito della lite può derivargli un vantaggio o un danno riflesso.
  • Tempi e forme: l’intervento si compie con comparsa depositata in udienza o in cancelleria (art. 267 c.p.c.) ed è ammesso fino al momento in cui il giudice rimette la causa in decisione; il terzo non può compiere atti che, al momento dell’intervento, sono preclusi alle parti originarie (art. 268 c.p.c.).

Profili applicativi

Qualificazione. La distinzione tra le figure non dipende dal nome dato dall’interveniente, ma dal contenuto complessivo dell’atto, da interpretare secondo i canoni ermeneutici: occorre stabilire se il terzo abbia chiesto una pronuncia sul proprio diritto o si sia limitato a sostenere la posizione altrui. La qualificazione ha effetti sostanziali: solo l’intervento con cui si esercita un diritto proprio vale come domanda giudiziale e interrompe la prescrizione.

Preclusioni. Per l’interveniente principale o litisconsortile la proposizione della domanda è l’essenza stessa dell’intervento, sicché il limite dell’art. 268 c.p.c. non gli impedisce di formulare domande nuove e autonome; deve però accettare il processo nello stato in cui si trova quanto alle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie.

Poteri dell’interveniente adesivo. L’adesivo dipendente subisce gli effetti della decisione solo in via riflessa e non ha un potere autonomo di impugnazione, salvo che per le questioni relative all’ammissibilità del suo intervento o alla condanna alle spese pronunciata a suo carico.

Intervento in appello. In secondo grado l’art. 344 c.p.c. ammette solo l’intervento di chi sarebbe legittimato all’opposizione di terzo ordinaria (art. 404, primo comma, c.p.c.), cioè di chi vanta un diritto autonomo incompatibile con la sentenza. Diversa è la posizione del successore a titolo particolare nel diritto controverso, il cui ingresso è regolato dall’art. 111 c.p.c.

Casistica. Frequente è l’intervento del creditore nell’azione revocatoria promossa da altro creditore contro lo stesso atto: si tratta di intervento adesivo autonomo, perché il terzo chiede tutela per un credito diverso, ma fondato sul medesimo diritto potestativo di revoca.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 7 maggio 2026, n. 13197: la Corte ribadisce la tripartizione tra intervento principale, adesivo autonomo e adesivo dipendente; la qualificazione richiede l’esame del contenuto complessivo dell’atto, è riservata al giudice di merito e l’intervento meramente adesivo, non esercitando un diritto proprio, non interrompe la prescrizione dell’azione revocatoria.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 28 marzo 2024, n. 8528: la preclusione dell’art. 268 c.p.c. non si estende all’attività assertiva dell’interveniente principale o litisconsortile, che può proporre domande nuove e autonome fino alla precisazione delle conclusioni, fermo l’obbligo di accettare le preclusioni istruttorie già verificatesi.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 16 giugno 2025, n. 16039: l’intervento adesivo dipendente è possibile fino alla rimessione della causa in decisione e deve fondarsi su un interesse a intervenire, ma gli effetti della decisione si producono nei confronti della sola parte principale.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 29 febbraio 2024, n. 5442: l’interveniente adesivo dipendente non è autonomamente legittimato a impugnare, salvo per la qualificazione dell’intervento o le spese a suo carico; in appello l’intervento è ammesso solo per chi sarebbe legittimato all’opposizione di terzo, sicché è inammissibile quello del difensore distrattario volto soltanto a consolidare il capo sulle spese favorevole al proprio assistito.
  • Cassazione civile, sez. II, 17 giugno 2026, n. 20513: la Corte conferma che il successore a titolo particolare nel diritto controverso interviene ai sensi dell’art. 111 c.p.c. e non dell’art. 105 c.p.c., assume la posizione del dante causa e, se interviene in appello, non soggiace ai limiti dell’art. 344 c.p.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 105 c.p.c. va letto con gli artt. 267 e 268 c.p.c., che regolano forme e limiti temporali dell’intervento, e con gli artt. 106 e 107 c.p.c., che disciplinano l’ingresso del terzo su istanza di parte o per ordine del giudice. In appello rilevano gli artt. 344 e 404 c.p.c.; per il successore nel diritto controverso l’art. 111 c.p.c. L’interesse richiesto all’interveniente adesivo è declinazione dell’art. 100 c.p.c. Sul piano sostanziale, l’effetto interruttivo della domanda proposta con l’intervento discende dall’art. 2943 c.c.; nel processo esecutivo l’intervento dei creditori segue invece la disciplina speciale degli artt. 499 e seguenti c.p.c.