Art. 106 c.p.c. Intervento su istanza di parte

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 106 c.p.c. disciplina l’intervento coatto su istanza di parte, comunemente detto chiamata in causa del terzo. Mentre l’art. 105 c.p.c. regola l’ingresso spontaneo del terzo, qui è una delle parti originarie a estendere il processo a un soggetto esterno, in due ipotesi: quando ritiene che la causa gli sia comune e quando pretende di esserne garantita. La ratio è duplice: concentrare in un solo giudizio controversie connesse, con risparmio di attività e riduzione del rischio di giudicati contrastanti, e rendere opponibile al terzo l’accertamento compiuto, evitando che egli possa in seguito rimetterlo in discussione.

La disposizione, di formulazione assai sintetica, è rimasta immutata dal 21 aprile 1942. Le modalità operative sono dettate dagli artt. 167 e 269 c.p.c., più volte riformati, ai quali occorre fare riferimento nel testo applicabile ratione temporis al singolo giudizio.

Contenuto della disposizione

  • Comunanza di causa: si ha quando il terzo è soggetto di un rapporto connesso a quello dedotto per oggetto o per titolo. Il caso tipico è quello del convenuto che indica il terzo come vero obbligato o unico responsabile del fatto, oppure come corresponsabile solidale.
  • Chiamata in garanzia: la parte chiede di essere tenuta indenne dal terzo per quanto sarà eventualmente condannata a pagare. La tradizionale distinzione tra garanzia propria (fondata sullo stesso titolo dedotto in giudizio o su un vincolo legale, come nell’assicurazione della responsabilità civile) e impropria (fondata su un rapporto autonomo, come nella catena di vendite) ha oggi valore prevalentemente descrittivo.
  • Soggetti e tempi: il convenuto deve farne dichiarazione, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e chiedere lo spostamento dell’udienza; l’attore deve chiedere l’autorizzazione al giudice se l’esigenza sorge dalle difese del convenuto (art. 269 c.p.c.).
  • Effetti: il terzo chiamato diventa parte del processo, può difendersi nel merito della domanda principale e di quella proposta nei suoi confronti ed è vincolato dalla sentenza.

Profili applicativi

Discrezionalità dell’autorizzazione. Fuori dei casi di litisconsorzio necessario dell’art. 102 c.p.c., il giudice valuta l’opportunità della chiamata secondo esigenze di economia processuale e di ragionevole durata; la decisione non è sindacabile in appello né in cassazione. Quando invece la chiamata è imposta dalla necessità di integrare il contraddittorio, il giudice deve autorizzarla o ordinarla.

Estensione automatica della domanda. Se il convenuto chiama il terzo indicandolo come unico responsabile, la domanda dell’attore si estende al chiamato senza bisogno di un’apposita istanza, perché si tratta di individuare il vero legittimato passivo nell’ambito di un unico rapporto. L’estensione non opera, invece, quando il terzo è chiamato in garanzia, perché la domanda di manleva si fonda su un rapporto distinto.

Litisconsorzio nelle impugnazioni. La chiamata del terzo genera, nelle fasi di gravame, un litisconsorzio necessario processuale: le cause diventano inscindibili ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e l’impugnazione va proposta nei confronti di tutte le parti. L’errore più frequente consiste nel notificare l’appello al solo avversario principale, omettendo il terzo chiamato.

Domande tra convenuti. Il convenuto che intende proporre una domanda contro un altro convenuto, fondata su un titolo diverso, deve, secondo un orientamento, seguire le forme della chiamata del terzo; la questione è oggetto di contrasto giurisprudenziale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 23 febbraio 2010, n. 4309: fuori dal litisconsorzio necessario, il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione a chiamare un terzo comporta valutazioni discrezionali, che non possono formare oggetto di appello né di ricorso per cassazione.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 4 dicembre 2015, n. 24707: la distinzione tra garanzia propria e impropria ha valore descrittivo ed è priva di effetti ai fini degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c.; l’impugnazione proposta dall’assicuratore chiamato in garanzia sul rapporto principale giova anche all’assicurato che ne condivida le ragioni, configurandosi un litisconsorzio necessario processuale.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 27 ottobre 2025, n. 28408: in continuità con le Sezioni Unite, la chiamata in garanzia, propria o impropria, determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo e le parti originarie, con inscindibilità delle cause nelle impugnazioni; la Corte respinge l’orientamento che escludeva l’inscindibilità quando il garante non contesta la domanda principale.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 22 luglio 2025, n. 20685: l’estensione automatica della domanda al terzo chiamato per comunanza di causa non trasforma la fattispecie in litisconsorzio necessario; la chiamata del terzo indicato come unico responsabile crea un litisconsorzio processuale solo se il giudice, con valutazione di opportunità insindacabile, l’abbia autorizzata.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 7 aprile 2026, n. 8687: l’autorizzazione alla chiamata è discrezionale, ma il principio non vale quando la domanda riconvenzionale dell’opponente a decreto ingiuntivo dia luogo a litisconsorzio necessario: in tal caso il giudice deve autorizzare la chiamata e, se la parte non provvede, ordinare l’integrazione del contraddittorio.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. interlocutoria 23 dicembre 2025, n. 33810: rilevato un contrasto tra le sezioni semplici sulle forme della domanda proposta da un convenuto contro altro convenuto per un titolo diverso, la Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Rapporti con altre norme

L’art. 106 c.p.c. si attua attraverso gli artt. 167, terzo comma, e 269 c.p.c., che dettano forme e termini della chiamata, e si affianca agli artt. 105 c.p.c. (intervento volontario) e 107 c.p.c. (intervento per ordine del giudice, cui segue la cancellazione e l’estinzione ex art. 307 c.p.c. in caso di inottemperanza). L’art. 108 c.p.c. consente l’estromissione del garantito; l’art. 32 c.p.c. regola la competenza per la causa di garanzia. Nelle impugnazioni si applicano gli artt. 331 e 332 c.p.c. Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 1917 c.c. per l’assicurazione della responsabilità civile e l’art. 2055 c.c. per la responsabilità solidale.