Art. 106 c.p.c. Intervento su istanza di parte
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
1. Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 106 c.p.c. disciplina l’intervento coatto su istanza di parte, comunemente detto chiamata in causa del terzo. Mentre l’art. 105 c.p.c. regola l’ingresso spontaneo del terzo, qui è una delle parti originarie a estendere il processo a un soggetto esterno, in due ipotesi: quando ritiene che la causa gli sia comune e quando pretende di esserne garantita. La ratio è duplice: concentrare in un solo giudizio controversie connesse, con risparmio di attività e riduzione del rischio di giudicati contrastanti, e rendere opponibile al terzo l’accertamento compiuto, evitando che egli possa in seguito rimetterlo in discussione.
La disposizione, di formulazione assai sintetica, è rimasta immutata dal 21 aprile 1942. Le modalità operative sono dettate dagli artt. 167 e 269 c.p.c., più volte riformati, ai quali occorre fare riferimento nel testo applicabile ratione temporis al singolo giudizio.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Discrezionalità dell’autorizzazione. Fuori dei casi di litisconsorzio necessario dell’art. 102 c.p.c., il giudice valuta l’opportunità della chiamata secondo esigenze di economia processuale e di ragionevole durata; la decisione non è sindacabile in appello né in cassazione. Quando invece la chiamata è imposta dalla necessità di integrare il contraddittorio, il giudice deve autorizzarla o ordinarla.
Estensione automatica della domanda. Se il convenuto chiama il terzo indicandolo come unico responsabile, la domanda dell’attore si estende al chiamato senza bisogno di un’apposita istanza, perché si tratta di individuare il vero legittimato passivo nell’ambito di un unico rapporto. L’estensione non opera, invece, quando il terzo è chiamato in garanzia, perché la domanda di manleva si fonda su un rapporto distinto.
Litisconsorzio nelle impugnazioni. La chiamata del terzo genera, nelle fasi di gravame, un litisconsorzio necessario processuale: le cause diventano inscindibili ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e l’impugnazione va proposta nei confronti di tutte le parti. L’errore più frequente consiste nel notificare l’appello al solo avversario principale, omettendo il terzo chiamato.
Domande tra convenuti. Il convenuto che intende proporre una domanda contro un altro convenuto, fondata su un titolo diverso, deve, secondo un orientamento, seguire le forme della chiamata del terzo; la questione è oggetto di contrasto giurisprudenziale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 106 c.p.c. si attua attraverso gli artt. 167, terzo comma, e 269 c.p.c., che dettano forme e termini della chiamata, e si affianca agli artt. 105 c.p.c. (intervento volontario) e 107 c.p.c. (intervento per ordine del giudice, cui segue la cancellazione e l’estinzione ex art. 307 c.p.c. in caso di inottemperanza). L’art. 108 c.p.c. consente l’estromissione del garantito; l’art. 32 c.p.c. regola la competenza per la causa di garanzia. Nelle impugnazioni si applicano gli artt. 331 e 332 c.p.c. Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 1917 c.c. per l’assicurazione della responsabilità civile e l’art. 2055 c.c. per la responsabilità solidale.