Art. 104 c.p.c. Pluralità di domande contro la stessa parte
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’art. 10 secondo comma.
2. È applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.