Art. 104 c.p.c. Pluralità di domande contro la stessa parte

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’art. 10 secondo comma.

2. È applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1951

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.