Art. 694 c.p. Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con l’ammenda fino a lire duemila.(90)

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981

Note di aggiornamento

Aggiornamento (90)

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a che “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.