Art. 693 c.p. Rifiuto di monete aventi corso legale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con l’ammenda fino a lire trecento.(90)

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981

Note di aggiornamento

Aggiornamento (90)

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a che “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.