Art. 609 c.p. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un’ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 609 c.p. punisce la perquisizione e l’ispezione personali arbitrarie, cioè l’abuso del potere di frugare sulla persona o di osservarne il corpo commesso da un pubblico ufficiale. La norma si colloca tra i delitti contro la libertà personale, accanto all’arresto illegale (art. 606 c.p.), all’indebita limitazione di libertà personale (art. 607 c.p.) e all’abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.). Il bene tutelato è la libertà personale nella sua dimensione fisica e morale, che l’art. 13 Cost. dichiara inviolabile: ispezioni e perquisizioni personali sono ammesse soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, salvo i casi eccezionali di necessità e urgenza in cui la polizia può intervenire con successiva convalida.

Il testo è rimasto immutato dal 1931. La sua importanza pratica è cresciuta dopo l’abrogazione dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) da parte della legge 9 agosto 2024, n. 114, perché resta una delle fattispecie specifiche che sanzionano l’uso distorto dei poteri coercitivi da parte delle forze di polizia.

Contenuto della disposizione

  • Soggetto attivo: il pubblico ufficiale, tipicamente un appartenente alla polizia giudiziaria o di sicurezza, alla polizia penitenziaria o un altro agente munito di poteri di controllo. È un reato proprio.
  • Condotta: eseguire una perquisizione personale (ricerca di cose occultate sulla persona o negli indumenti) o un’ispezione personale (osservazione del corpo per rilevare tracce o segni) abusando dei poteri inerenti alle funzioni.
  • Abuso: ricorre quando l’atto è compiuto fuori dei casi previsti dalla legge (artt. 247, 249, 352 c.p.p., art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e altre norme speciali), per finalità estranee a quelle consentite, oppure con modalità ingiustificatamente invasive, in violazione del rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore della persona (art. 249, secondo comma, e art. 245 c.p.p.).
  • Elemento soggettivo: dolo generico, consistente nella consapevolezza di agire al di fuori dei presupposti o delle modalità consentite.
  • Pena e procedibilità: reclusione fino a un anno; procedibilità d’ufficio.

Profili applicativi

La questione più delicata riguarda le modalità di esecuzione. Una perquisizione può essere legittima nei presupposti e diventare arbitraria nelle modalità, quando il pubblico ufficiale impone al perquisito condotte umilianti o una nudità integrale che le circostanze non richiedono. La valutazione va compiuta in concreto, chiedendosi se vi fossero modi meno invasivi per raggiungere lo stesso risultato investigativo, tenendo conto di ciò che si cercava, del contesto operativo e dei rischi per la sicurezza.

Altro profilo frequente è il controllo di polizia usato come pretesto per finalità illecite, ad esempio per impossessarsi di denaro della persona controllata: in questi casi l’arbitrarietà della perquisizione si inserisce in reati più gravi, come la rapina o l’estorsione aggravate dall’abuso dei poteri.

Sul piano processuale, la perquisizione illegittima non comporta automaticamente l’inutilizzabilità di quanto sequestrato: se viene rinvenuto il corpo del reato o cose pertinenti al reato, il sequestro resta un atto dovuto. Ciò non esclude la responsabilità penale e disciplinare dell’agente che ha agito arbitrariamente. Il difensore deve verificare con cura il verbale, gli avvisi previsti dall’art. 114 disp. att. c.p.p. e la trasmissione al pubblico ministero per la convalida.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 27 marzo 1996, n. 5021: la perquisizione eseguita fuori dei casi e dei modi stabiliti dalla legge è nulla e il sequestro conseguente non è utilizzabile, salvo che si tratti del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, il cui sequestro è atto dovuto e rende irrilevante il modo con cui vi si è pervenuti; l’arbitrarietà della perquisizione non elimina l’obbligo di sequestro.
  • Cassazione penale, sez. I, 8 agosto 2023, n. 34571: in un caso di perquisizione personale con denudamento integrale e controllo delle parti intime dei sospettati di un furto, la Corte ha ritenuto carente la motivazione del giudice di rinvio sulla possibilità per gli agenti di adottare modalità meno invasive e rispettose del pudore, annullando senza rinvio la sentenza per prescrizione del reato.
  • Cassazione penale, sez. II, 25 luglio 2024, n. 30548: integra la rapina la condotta del carabiniere che esegue un controllo di polizia e una perquisizione in modo del tutto arbitrario, al solo fine di impossessarsi del denaro della persona controllata. Ricorsi inammissibili.

Rapporti con altre norme

L’art. 609 c.p. attua la garanzia dell’art. 13 Cost. e si coordina con le norme processuali che disciplinano ispezioni e perquisizioni (artt. 244-252 e 352 c.p.p.) e con le leggi speciali che attribuiscono poteri di perquisizione personale sul posto alle forze di polizia. Per le perquisizioni domiciliari arbitrarie si applica invece la violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art. 615 c.p.). Se l’abuso si accompagna a violenze o minacce rivolte a costringere la persona, possono concorrere la violenza privata (art. 610 c.p.) e, nei casi più gravi di trattamenti inumani o degradanti, la tortura (art. 613-bis c.p.); verso persone arrestate o detenute rileva l’art. 608 c.p. Le false attestazioni nei verbali sulle modalità dell’atto integrano il falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.). Quando la perquisizione è lo strumento per sottrarre denaro o beni, il fatto rientra nella rapina (art. 628 c.p.) o nell’estorsione (art. 629 c.p.), aggravate dall’abuso dei poteri (art. 61, n. 9, c.p.).