Art. 609-bis c.p. Violenza sessuale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Testo in vigore dal 9 agosto 2019

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 609-bis c.p. punisce la violenza sessuale ed è collocato tra i delitti contro la libertà personale. È stato introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha segnato il passaggio dalla tutela della «moralità pubblica e del buon costume», propria dell’impianto originario del codice, alla tutela della libertà di autodeterminazione sessuale della persona. La riforma ha unificato in un’unica fattispecie le vecchie figure della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, superando distinzioni fondate sul tipo di contatto fisico e spesso causa di indagini invasive sulla vittima.

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto Codice rosso), in vigore dal 9 agosto 2019, ha elevato la pena alla reclusione da sei a dodici anni e ha portato a dodici mesi il termine per la querela previsto dall’art. 609-septies c.p.

Contenuto della disposizione

La norma prevede due forme di condotta:

  • Violenza sessuale per costrizione (primo comma): costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità. La violenza comprende qualsiasi forma di coartazione, anche il compimento insidiosamente rapido dell’atto che sorprende la vittima e ne supera la contraria volontà; l’abuso di autorità riguarda chi sfrutta una posizione di supremazia, anche privata, per piegare la volontà altrui.
  • Violenza sessuale per induzione (secondo comma): indurre taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto, oppure traendolo in inganno con la sostituzione di persona.

La nozione di atti sessuali comprende ogni atto che, secondo criteri oggettivi e il contesto, coinvolga la corporeità sessuale della vittima e sia idoneo a comprometterne la libertà di autodeterminazione: non solo la congiunzione carnale, ma anche toccamenti, palpeggiamenti, baci, contatti fugaci. Il dolo è generico e consiste nella consapevolezza di compiere un atto sessuale senza il consenso della vittima; non occorre un fine di soddisfacimento sessuale.

L’ultimo comma prevede una diminuzione fino a due terzi nei casi di minore gravità. La procedibilità è disciplinata dall’art. 609-septies c.p.: querela da proporre entro dodici mesi e irrevocabile, con procedibilità d’ufficio in una serie di ipotesi (vittima minore, fatto commesso da pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, connessione con delitto procedibile d’ufficio e altre). Le aggravanti sono contenute nell’art. 609-ter c.p.

Profili applicativi

Il tema centrale è il consenso. Esso deve essere libero, validamente prestato e sussistere al momento del compimento di ciascun atto; può essere revocato in qualunque momento e non può desumersi da comportamenti precedenti della vittima, né da una sua condotta ritenuta provocatoria. L’assenza di lesioni o di una resistenza fisica non esclude il reato: rileva il dissenso, che può manifestarsi anche con il pianto, con espressioni di dolore o con tentativi di sottrarsi.

Nella forma induttiva, la giurisprudenza include tra le condizioni di inferiorità anche quelle derivanti dall’assunzione volontaria di alcol o stupefacenti, perché ciò che conta è lo sfruttamento della menomazione della vittima da parte dell’agente. La prova si fonda spesso sulle sole dichiarazioni della persona offesa, che possono sorreggere la condanna se sottoposte a un vaglio rigoroso di attendibilità.

Sulla minore gravità, la valutazione è globale e riguarda il fatto nella sua oggettività: mezzi, modalità, grado di coartazione, qualità dell’atto, conseguenze sulla vittima. Per negarla basta un solo elemento di conclamata gravità; per concederla non è di ostacolo, di per sé, il contesto fiduciario, come quello scolastico, poiché l’abuso di autorità è già elemento della fattispecie.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. III, 8 gennaio 2026, n. 481: il consenso che esclude il reato deve essere libero e prestato in modo esplicito e non ambiguo al momento dell’atto, sicché è irrilevante l’eventuale condotta provocatoria precedente; tra le condizioni di inferiorità psichica o fisica rientrano anche quelle dovute all’assunzione volontaria di alcolici o stupefacenti.
  • Cassazione penale, sez. III, 17 luglio 2026, n. 27125: l’attenuante della minore gravità richiede una valutazione oggettiva del livello di compromissione della libertà sessuale; il fatto che l’autore sia un docente e abbia agito a scuola non ne esclude automaticamente l’applicazione. Il ricorso del pubblico ministero è stato rigettato.
  • Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 2026, n. 34740: costituiscono atti sessuali anche palpeggiamenti repentini, toccamenti, baci rubati e fugaci contatti corporei, e la costrizione può consistere nel compimento insidiosamente rapido dell’azione, tale da sorprendere la vittima e superarne la contraria volontà. Il ricorso è stato rigettato.
  • Cassazione penale, sez. III, 5 ottobre 2026, n. 35276: per negare la diminuente dei casi di minore gravità è sufficiente anche un solo elemento di conclamata gravità, come la commissione del fatto nel contesto di un’altra grave azione criminosa; le censure sul punto sono state ritenute manifestamente infondate.

Rapporti con altre norme

La disciplina dei reati sessuali si completa con l’art. 609-ter c.p. (aggravanti, tra cui la minore età della vittima e l’uso di armi o sostanze), l’art. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne, che prescinde da violenza o minaccia), l’art. 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenne), l’art. 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), l’art. 609-septies c.p. (querela) e l’art. 609-decies c.p. (comunicazione al tribunale per i minorenni). L’art. 609-sexies c.p. esclude che l’autore possa invocare l’ignoranza dell’età della vittima minore, salvo l’errore inevitabile. Il delitto può concorrere con i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), con le lesioni e con gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Sul piano processuale rilevano l’audizione protetta della persona offesa (artt. 351, 362 e 498 c.p.p.), l’incidente probatorio, gli obblighi informativi alla vittima e, in esecuzione, il regime dell’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario.