Art. 607 c.p. Indebita limitazione di libertà personale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell’Autorità competente, o non obbedisce all’ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.