Art. 609-sexies c.p. Ignoranza dell’età della persona offesa

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Testo in vigore dal 23 ottobre 2012

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.