Art. 595 c.p. Diffamazione
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.
2. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila.
3. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila.
4. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 595 c.p. punisce la diffamazione, delitto contro l’onore collocato nel capo II del titolo XII del libro secondo. Il bene tutelato è la reputazione, cioè la stima di cui la persona gode nella collettività in cui vive, intesa come patrimonio di considerazione sociale. Dopo l’abrogazione dell’ingiuria (art. 594 c.p.) ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che l’ha trasformata in illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria, la diffamazione è rimasta l’unico delitto contro l’onore; la clausola iniziale «fuori dei casi indicati nell’articolo precedente» segna ancora la linea di confine tra l’offesa al presente e l’offesa all’assente.
Il testo è quello originario del 1931; le pene pecuniarie, espresse in lire, sono state convertite e oggi corrispondono a una multa fino a 1.032 euro nell’ipotesi base, fino a 2.065 euro in caso di attribuzione di un fatto determinato e non inferiore a 516 euro per l’offesa col mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità. La disciplina sanzionatoria è stata profondamente incisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 150 del 2021, che ha dichiarato illegittimo l’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato punita con la reclusione obbligatoria) e ha salvato il terzo comma dell’art. 595 c.p., a condizione che la pena detentiva sia riservata ai casi di eccezionale gravità.
Contenuto della disposizione
Gli elementi costitutivi sono:
Il secondo comma prevede un’aggravante per l’attribuzione di un fatto determinato, cioè di un episodio specifico, collocabile nel tempo e nello spazio, che rende l’accusa più credibile. Il terzo comma aggrava l’offesa recata col mezzo della stampa, con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (televisione, radio, siti internet, social network) o in atto pubblico; il quarto comma aumenta le pene quando l’offesa è rivolta a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Il delitto è procedibile a querela della persona offesa (art. 597 c.p.).
Profili applicativi
Il tema centrale è quello delle scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica (art. 51 c.p., in relazione all’art. 21 Cost.). La cronaca richiede la verità, anche putativa purché frutto di seria verifica, della notizia, l’interesse pubblico alla sua conoscenza e la continenza della forma; la critica, che esprime un’opinione, tollera un vaglio meno rigoroso della verità e toni anche aspri, purché resti ancorata a un nucleo fattuale vero, pertinente a vicende di interesse collettivo, e non trasmodi in attacchi gratuiti alla persona. Rilevano inoltre la provocazione (art. 599 c.p.) e la prova liberatoria della verità del fatto nei casi dell’art. 596 c.p.
Nella prassi odierna la maggior parte dei procedimenti riguarda i social network: il post o il video pubblicato su una bacheca accessibile a una platea indeterminata integra l’aggravante del terzo comma; la riferibilità del profilo all’imputato può essere provata anche con indizi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di accertare l’indirizzo IP. La competenza per la diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità diverso dalla stampa appartiene al tribunale in composizione monocratica, mentre l’ipotesi base è di competenza del giudice di pace. Quanto alla pena, dopo la sentenza costituzionale del 2021 il giudice che scelga la reclusione deve motivare specificamente sulla eccezionale gravità del fatto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 595 c.p. si coordina con l’art. 596 c.p. (esclusione della prova liberatoria e sue eccezioni), l’art. 597 c.p. (querela), l’art. 598 c.p. (offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative) e l’art. 599 c.p. (provocazione). Per la stampa periodica restano in vigore gli artt. 57 c.p. (responsabilità del direttore) e 12 della legge n. 47 del 1948 (riparazione pecuniaria). La diffamazione va distinta dalla calunnia (art. 368 c.p.), che consiste nell’incolpare falsamente taluno di un reato davanti all’autorità, e dalla propaganda e istigazione all’odio razziale (art. 604-bis c.p.). Sul piano civile, il fatto genera obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale (artt. 2043 e 2059 c.c.), che la persona offesa può far valere costituendosi parte civile o in sede autonoma.