Art. 595 c.p. Diffamazione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

2. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila.

3. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila.

4. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 595 c.p. punisce la diffamazione, delitto contro l’onore collocato nel capo II del titolo XII del libro secondo. Il bene tutelato è la reputazione, cioè la stima di cui la persona gode nella collettività in cui vive, intesa come patrimonio di considerazione sociale. Dopo l’abrogazione dell’ingiuria (art. 594 c.p.) ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che l’ha trasformata in illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria, la diffamazione è rimasta l’unico delitto contro l’onore; la clausola iniziale «fuori dei casi indicati nell’articolo precedente» segna ancora la linea di confine tra l’offesa al presente e l’offesa all’assente.

Il testo è quello originario del 1931; le pene pecuniarie, espresse in lire, sono state convertite e oggi corrispondono a una multa fino a 1.032 euro nell’ipotesi base, fino a 2.065 euro in caso di attribuzione di un fatto determinato e non inferiore a 516 euro per l’offesa col mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità. La disciplina sanzionatoria è stata profondamente incisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 150 del 2021, che ha dichiarato illegittimo l’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato punita con la reclusione obbligatoria) e ha salvato il terzo comma dell’art. 595 c.p., a condizione che la pena detentiva sia riservata ai casi di eccezionale gravità.

Contenuto della disposizione

Gli elementi costitutivi sono:

  • l’offesa alla reputazione di una persona determinata o comunque identificabile, anche se non nominata, purché riconoscibile da un numero apprezzabile di destinatari;
  • l’assenza dell’offeso, cioè la sua impossibilità di percepire direttamente l’offesa e di replicare (altrimenti si ricade nell’ingiuria, oggi illecito civile);
  • la comunicazione con più persone, almeno due, anche in tempi diversi;
  • il dolo generico, consistente nella consapevolezza di pronunciare o scrivere espressioni offensive e nella volontà di comunicarle a più persone; non è richiesto l’animus diffamandi.

Il secondo comma prevede un’aggravante per l’attribuzione di un fatto determinato, cioè di un episodio specifico, collocabile nel tempo e nello spazio, che rende l’accusa più credibile. Il terzo comma aggrava l’offesa recata col mezzo della stampa, con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (televisione, radio, siti internet, social network) o in atto pubblico; il quarto comma aumenta le pene quando l’offesa è rivolta a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Il delitto è procedibile a querela della persona offesa (art. 597 c.p.).

Profili applicativi

Il tema centrale è quello delle scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica (art. 51 c.p., in relazione all’art. 21 Cost.). La cronaca richiede la verità, anche putativa purché frutto di seria verifica, della notizia, l’interesse pubblico alla sua conoscenza e la continenza della forma; la critica, che esprime un’opinione, tollera un vaglio meno rigoroso della verità e toni anche aspri, purché resti ancorata a un nucleo fattuale vero, pertinente a vicende di interesse collettivo, e non trasmodi in attacchi gratuiti alla persona. Rilevano inoltre la provocazione (art. 599 c.p.) e la prova liberatoria della verità del fatto nei casi dell’art. 596 c.p.

Nella prassi odierna la maggior parte dei procedimenti riguarda i social network: il post o il video pubblicato su una bacheca accessibile a una platea indeterminata integra l’aggravante del terzo comma; la riferibilità del profilo all’imputato può essere provata anche con indizi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di accertare l’indirizzo IP. La competenza per la diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità diverso dalla stampa appartiene al tribunale in composizione monocratica, mentre l’ipotesi base è di competenza del giudice di pace. Quanto alla pena, dopo la sentenza costituzionale del 2021 il giudice che scelga la reclusione deve motivare specificamente sulla eccezionale gravità del fatto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 12 luglio 2021, n. 150: è illegittimo l’art. 13 della legge n. 47 del 1948, che imponeva la reclusione, congiunta alla multa, per la diffamazione a mezzo stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, per contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero (artt. 21 e 117 Cost., in relazione all’art. 10 CEDU); è invece infondata la questione sull’art. 595, terzo comma, c.p., che prevede la reclusione solo in alternativa alla multa.
  • Cassazione penale, sez. V, 3 luglio 2024, n. 26136: dopo la sentenza costituzionale n. 150 del 2021, la pena detentiva per la diffamazione con mezzo di pubblicità è ammessa solo in presenza di circostanze eccezionali, come i discorsi d’odio, l’istigazione alla violenza o le campagne di disinformazione consapevolmente fondate su fatti falsi; la Corte ha annullato con rinvio sul trattamento sanzionatorio la sentenza che non aveva motivato su tali ragioni, ritenendo invece legittima l’attribuzione su base indiziaria del profilo Facebook all’imputato.
  • Cassazione penale, sez. VI, 23 aprile 2026, n. 14741: la diffusione di contenuti diffamatori su un social network integra l’aggravante dell’offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, perché raggiunge una platea potenzialmente indeterminata; la presenza della persona offesa a una sola delle dirette video non esclude il reato, e la critica politica non scrimina gli attacchi che espongono la vittima al pubblico disprezzo.
  • Cassazione penale, sez. V, 8 ottobre 2026, n. 35656: nel diritto di critica il requisito della verità ha un rilievo attenuato rispetto alla cronaca, e la continenza va verificata dopo aver accertato la portata denigratoria delle frasi; espressioni aspre e figurate, correlate al dissenso su una vicenda di interesse pubblico e fondate su un nucleo di verità, sono state ritenute scriminate, con annullamento senza rinvio della condanna perché il fatto non costituisce reato.

Rapporti con altre norme

L’art. 595 c.p. si coordina con l’art. 596 c.p. (esclusione della prova liberatoria e sue eccezioni), l’art. 597 c.p. (querela), l’art. 598 c.p. (offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative) e l’art. 599 c.p. (provocazione). Per la stampa periodica restano in vigore gli artt. 57 c.p. (responsabilità del direttore) e 12 della legge n. 47 del 1948 (riparazione pecuniaria). La diffamazione va distinta dalla calunnia (art. 368 c.p.), che consiste nell’incolpare falsamente taluno di un reato davanti all’autorità, e dalla propaganda e istigazione all’odio razziale (art. 604-bis c.p.). Sul piano civile, il fatto genera obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale (artt. 2043 e 2059 c.c.), che la persona offesa può far valere costituendosi parte civile o in sede autonoma.