Art. 594 c.p.
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
Articolo abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Articolo abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Articolo abrogato · Testo in vigore dal 6 febbraio 2016
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 594 c.p. puniva l’ingiuria, cioè l’offesa all’onore o al decoro di una persona presente, e apriva il capo dei delitti contro l’onore, accanto alla diffamazione (art. 595 c.p.). L’articolo è stato abrogato dall’art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, con effetto dal 6 febbraio 2016, nell’ambito della delega per la depenalizzazione dei reati di minore allarme sociale. Il fatto non è però divenuto lecito: lo stesso decreto lo ha trasformato in illecito civile, che obbliga al risarcimento del danno e comporta, in aggiunta, una sanzione pecuniaria civile.
La scelta risponde all’idea che le offese rivolte direttamente alla persona, senza diffusione presso terzi assenti, esprimano un conflitto essenzialmente privato, che può essere composto davanti al giudice civile senza impegnare la giustizia penale. Resta invece reato la diffamazione, che lede la reputazione della persona presso la collettività.
Contenuto della disposizione
Nella formulazione abrogata, l’art. 594 c.p. puniva chi offendeva l’onore o il decoro di una persona presente, nonché chi commetteva il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa; erano previste aggravanti per l’attribuzione di un fatto determinato e per la presenza di più persone. Il reato era procedibile a querela.
La disciplina vigente è contenuta nel d.lgs. n. 7 del 2016:
Profili applicativi
Per l’offeso, la tutela passa oggi dall’azione civile di risarcimento, da proporre davanti al giudice di pace o al tribunale secondo il valore della domanda. Non è più possibile presentare querela per ingiuria, né ottenere la condanna penale dell’offensore; nella domanda occorre allegare il fatto, il contesto e il pregiudizio subito, che il giudice valuta anche in via presuntiva. La valutazione della portata offensiva delle espressioni è rimessa al giudice di merito e va condotta in concreto, considerando il contesto e il ruolo delle parti.
Di grande rilievo pratico è la distinzione dalla diffamazione, che resta reato. Il criterio è la presenza dell’offeso: si ha ingiuria, e quindi illecito civile, quando la comunicazione è diretta all’offeso, che può replicare; si ha diffamazione quando l’offesa è comunicata a più persone in assenza dell’offeso, che resta estraneo alla comunicazione. Con le comunicazioni telematiche la presenza può essere anche virtuale: videoconferenze e chat vocali partecipate in tempo reale dall’offeso integrano l’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone; e-mail inviate a più destinatari, tra cui l’offeso, o messaggi in chat di gruppo non percepiti nell’immediatezza integrano invece la diffamazione.
Per i procedimenti pendenti al momento della riforma, l’abrogazione ha imposto la declaratoria che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con effetti diversi sulle statuizioni civili a seconda che la sentenza fosse o meno definitiva.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La figura abrogata va coordinata anzitutto con la diffamazione (art. 595 c.p.), che si apre con la clausola “fuori dei casi indicati nell’articolo precedente” e resta il presidio penale della reputazione. L’illecito civile dell’art. 4 del d.lgs. n. 7 del 2016 si innesta sulla responsabilità extracontrattuale (artt. 2043 e 2059 c.c.), per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Quando l’offesa è rivolta a un pubblico ufficiale in sua presenza e a causa o nell’esercizio delle funzioni, ricorre il delitto di oltraggio (art. 341-bis c.p.) o, se rivolta a un magistrato in udienza, l’art. 343 c.p. Le offese a sfondo discriminatorio possono rilevare ai sensi dell’art. 604-bis c.p. e dell’aggravante dell’art. 604-ter c.p. Per i fatti anteriori al 6 febbraio 2016 restano decisive le regole transitorie dell’art. 12 del decreto e l’art. 2 c.p. sulla successione di leggi penali.