Art. 594 c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

Articolo abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 6 febbraio 2016

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 594 c.p. puniva l’ingiuria, cioè l’offesa all’onore o al decoro di una persona presente, e apriva il capo dei delitti contro l’onore, accanto alla diffamazione (art. 595 c.p.). L’articolo è stato abrogato dall’art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, con effetto dal 6 febbraio 2016, nell’ambito della delega per la depenalizzazione dei reati di minore allarme sociale. Il fatto non è però divenuto lecito: lo stesso decreto lo ha trasformato in illecito civile, che obbliga al risarcimento del danno e comporta, in aggiunta, una sanzione pecuniaria civile.

La scelta risponde all’idea che le offese rivolte direttamente alla persona, senza diffusione presso terzi assenti, esprimano un conflitto essenzialmente privato, che può essere composto davanti al giudice civile senza impegnare la giustizia penale. Resta invece reato la diffamazione, che lede la reputazione della persona presso la collettività.

Contenuto della disposizione

Nella formulazione abrogata, l’art. 594 c.p. puniva chi offendeva l’onore o il decoro di una persona presente, nonché chi commetteva il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa; erano previste aggravanti per l’attribuzione di un fatto determinato e per la presenza di più persone. Il reato era procedibile a querela.

La disciplina vigente è contenuta nel d.lgs. n. 7 del 2016:

  • Art. 4: descrive l’illecito civile con elementi corrispondenti alla vecchia fattispecie, comprese le ipotesi più gravi del fatto determinato e della presenza di più persone, e prevede la non sanzionabilità in caso di provocazione o di offese reciproche secondo i criteri ivi indicati.
  • Artt. 5 e seguenti: la sanzione pecuniaria civile è applicata dal giudice competente a conoscere della domanda di risarcimento, al termine del giudizio civile, solo se accoglie la domanda; il suo importo è graduato secondo la gravità della violazione, la reiterazione, l’arricchimento del responsabile, l’opera svolta per attenuare le conseguenze, la personalità e le condizioni economiche dell’agente, ed è devoluto alla Cassa delle ammende.
  • Art. 12: le nuove disposizioni si applicano anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o decreto irrevocabili.

Profili applicativi

Per l’offeso, la tutela passa oggi dall’azione civile di risarcimento, da proporre davanti al giudice di pace o al tribunale secondo il valore della domanda. Non è più possibile presentare querela per ingiuria, né ottenere la condanna penale dell’offensore; nella domanda occorre allegare il fatto, il contesto e il pregiudizio subito, che il giudice valuta anche in via presuntiva. La valutazione della portata offensiva delle espressioni è rimessa al giudice di merito e va condotta in concreto, considerando il contesto e il ruolo delle parti.

Di grande rilievo pratico è la distinzione dalla diffamazione, che resta reato. Il criterio è la presenza dell’offeso: si ha ingiuria, e quindi illecito civile, quando la comunicazione è diretta all’offeso, che può replicare; si ha diffamazione quando l’offesa è comunicata a più persone in assenza dell’offeso, che resta estraneo alla comunicazione. Con le comunicazioni telematiche la presenza può essere anche virtuale: videoconferenze e chat vocali partecipate in tempo reale dall’offeso integrano l’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone; e-mail inviate a più destinatari, tra cui l’offeso, o messaggi in chat di gruppo non percepiti nell’immediatezza integrano invece la diffamazione.

Per i procedimenti pendenti al momento della riforma, l’abrogazione ha imposto la declaratoria che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con effetti diversi sulle statuizioni civili a seconda che la sentenza fosse o meno definitiva.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 29 settembre 2016, n. 46688: per i reati abrogati e trasformati in illeciti civili dal d.lgs. n. 7 del 2016, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi civili della sentenza; il giudice dell’esecuzione, invece, revoca la condanna irrevocabile lasciando fermi i capi che concernono gli interessi civili, coperti dal giudicato.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 12 novembre 2024, n. 29203: in un giudizio per l’illecito civile di ingiuria commesso con un messaggio di posta elettronica certificata rivolto all’amministratrice di condominio, la Corte ha ribadito che la lesione dell’onore va valutata in concreto, in base alla considerazione di cui la persona gode tra i consociati, con apprezzamento riservato al giudice di merito; ha invece cassato la sentenza d’appello che aveva omesso di pronunciarsi sui motivi relativi al danno, alla misura della sanzione pecuniaria civile e alle spese.
  • Cassazione penale, sez. V, 3 giugno 2025, n. 20392: l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è che nella prima la comunicazione, con qualsiasi mezzo, è diretta all’offeso, mentre nella seconda l’offeso resta estraneo e non può interloquire; integra ingiuria aggravata, e non diffamazione, l’offesa pronunciata in una video chat alla quale l’offeso partecipa con altre persone.
  • Cassazione penale, sez. V, 12 agosto 2025, n. 29458: il concetto di presenza va valutato caso per caso alla luce dei moderni mezzi di comunicazione: l’offesa nel corso di una riunione a distanza cui partecipa l’offeso è ingiuria, mentre le comunicazioni scritte o vocali indirizzate all’offeso e ad altri non contestualmente collegati integrano la diffamazione; il ricorso è stato rigettato.

Rapporti con altre norme

La figura abrogata va coordinata anzitutto con la diffamazione (art. 595 c.p.), che si apre con la clausola “fuori dei casi indicati nell’articolo precedente” e resta il presidio penale della reputazione. L’illecito civile dell’art. 4 del d.lgs. n. 7 del 2016 si innesta sulla responsabilità extracontrattuale (artt. 2043 e 2059 c.c.), per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Quando l’offesa è rivolta a un pubblico ufficiale in sua presenza e a causa o nell’esercizio delle funzioni, ricorre il delitto di oltraggio (art. 341-bis c.p.) o, se rivolta a un magistrato in udienza, l’art. 343 c.p. Le offese a sfondo discriminatorio possono rilevare ai sensi dell’art. 604-bis c.p. e dell’aggravante dell’art. 604-ter c.p. Per i fatti anteriori al 6 febbraio 2016 restano decisive le regole transitorie dell’art. 12 del decreto e l’art. 2 c.p. sulla successione di leggi penali.