Art. 465 c.p. Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

2. Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.