1. Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.
2. Per carte di pubblico credito s’intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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