1. Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l’Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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