Art. 452 c.p. Delitti colposi contro la salute pubblica

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

2. 1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;(5)

3. 2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;

4. 3° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

5. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1944

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 452 c.p. chiude il capo III del titolo VI, dedicato ai delitti colposi di comune pericolo, e punisce la forma colposa dei delitti contro la salute pubblica previsti dal capo II: epidemia (art. 438 c.p.), avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.), adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) o di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.), commercio di sostanze contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) e somministrazione di medicinali in modo pericoloso (art. 445 c.p.).

La ratio è estendere la tutela della salute collettiva ai fatti, molto più frequenti nella realtà, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole cautelari, tipici delle attività organizzate di produzione e distribuzione di alimenti, acqua e farmaci e della gestione dei rischi sanitari. Il testo vigente dal 5 ottobre 1944 risente della soppressione della pena di morte disposta dal d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224: il richiamo ai casi in cui gli artt. 438 e 439 c.p. stabiliscono la pena di morte va oggi riferito alle ipotesi originariamente punite con quella pena, ora sostituita dall’ergastolo.

Contenuto della disposizione

Il primo comma riguarda la forma colposa di epidemia e avvelenamento e prevede una scala di pene autonome:

  • reclusione da tre a dodici anni nei casi per i quali gli artt. 438 e 439 c.p. stabilivano la pena di morte, cioè quando dal fatto deriva la morte di più persone;
  • reclusione da uno a cinque anni nei casi puniti con l’ergastolo, cioè l’epidemia e l’avvelenamento da cui deriva la morte di una persona;
  • reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di avvelenamento colposo punito, nella forma dolosa, con la reclusione.

Il secondo comma riguarda la forma colposa dei fatti previsti dagli artt. 440-445 c.p.: si applicano le pene stabilite per i delitti dolosi, ridotte da un terzo a un sesto.

La condotta e l’evento sono quelli delle corrispondenti fattispecie dolose; cambia l’elemento soggettivo, che è la colpa secondo l’art. 43 c.p. Il reato è procedibile d’ufficio. Trattandosi di delitti di pericolo comune, occorre accertare che il fatto abbia prodotto, o fosse idoneo a produrre, un pericolo per la salute di un numero indeterminato di persone, secondo i requisiti propri di ciascuna figura richiamata.

Profili applicativi

Il campo di applicazione più ampio è quello della sicurezza alimentare e idrica: il gestore di un acquedotto che non controlla adeguatamente la qualità dell’acqua, il produttore che commercializza alimenti contaminati per difetto di analisi e verifiche, il ristoratore che serve cibi deteriorati. In questi casi la colpa consiste per lo più nella violazione degli obblighi di autocontrollo e delle regole tecniche di settore, e la responsabilità grava su chi, nell’organizzazione aziendale, ricopre la relativa posizione di garanzia.

Con la pandemia da Covid-19 è emersa la questione dell’epidemia colposa omissiva: se possa rispondere di epidemia chi, titolare di una posizione di garanzia (ad esempio il datore di lavoro o il gestore di una struttura sanitaria o residenziale), non abbia adottato le misure doverose per impedire la diffusione del contagio. Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto ammettendo la forma omissiva, superando la tesi che riteneva l’epidemia un reato a forma vincolata compatibile solo con condotte commissive. Resta in ogni caso necessario provare con rigore il nesso causale tra l’omissione e la diffusione dei germi patogeni, nonché la nozione penalistica di epidemia, più ristretta di quella medica.

Sul piano probatorio, la valutazione del pericolo va riferita al momento del fatto: le misure di contenimento adottate dopo l’accertamento della contaminazione non escludono il pericolo già verificatosi.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133: aveva escluso la responsabilità per epidemia colposa a titolo di omissione, ritenendo che la diffusione di germi patogeni richieda una condotta commissiva a forma vincolata; nel caso di un acquedotto contaminato che aveva causato una gastroenterite diffusa, il fatto è stato riqualificato come adulterazione colposa di acque destinate all’alimentazione.
  • Cassazione penale, sez. IV, ord. 21 novembre 2024, n. 42614: rilevato il contrasto con la giurisprudenza di merito e la necessità di superare il precedente del 2017, la quarta sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della configurabilità dell’epidemia colposa in forma omissiva.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 28 luglio 2025, n. 27515: il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva; la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
  • Cassazione penale, sez. IV, 22 maggio 2024, n. 20210: in un caso di adulterazione colposa di acque (artt. 440 e 452 c.p.) addebitata al dirigente tecnico di un’azienda di gestione idrica per lo sversamento di mercurio, oltre dieci volte il limite, in un serbatoio di acqua potabile dovuto alla mancata predisposizione di misure per la gestione dei guasti, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il pericolo concreto era stato accertato al momento del fatto e il successivo parere sanitario, reso dopo le misure di bonifica, non poteva escluderlo.

Rapporti con altre norme

L’art. 452 c.p. va letto insieme agli artt. 438-445 c.p., dai quali mutua condotta ed evento. Se dalla condotta colposa derivano morte o lesioni di singole persone possono concorrere l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni colpose (art. 590 c.p.). Nello stesso capo, gli artt. 449 e 450 c.p. puniscono i delitti colposi di danno e di pericolo contro l’incolumità pubblica, come il disastro colposo. Sul versante preventivo rilevano la legislazione alimentare, le norme sulle acque destinate al consumo umano e, per i rischi nei luoghi di lavoro, il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che individua le posizioni di garanzia del datore di lavoro e dei suoi delegati. Nei procedimenti per fatti di contaminazione l’ente gestore danneggiato, come il comune servito dall’acquedotto, può costituirsi parte civile per il risarcimento.