Art. 452 c.p. Delitti colposi contro la salute pubblica
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
2. 1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;(5)
3. 2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
4. 3° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
5. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 452 c.p. chiude il capo III del titolo VI, dedicato ai delitti colposi di comune pericolo, e punisce la forma colposa dei delitti contro la salute pubblica previsti dal capo II: epidemia (art. 438 c.p.), avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.), adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) o di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.), commercio di sostanze contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) e somministrazione di medicinali in modo pericoloso (art. 445 c.p.).
La ratio è estendere la tutela della salute collettiva ai fatti, molto più frequenti nella realtà, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole cautelari, tipici delle attività organizzate di produzione e distribuzione di alimenti, acqua e farmaci e della gestione dei rischi sanitari. Il testo vigente dal 5 ottobre 1944 risente della soppressione della pena di morte disposta dal d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224: il richiamo ai casi in cui gli artt. 438 e 439 c.p. stabiliscono la pena di morte va oggi riferito alle ipotesi originariamente punite con quella pena, ora sostituita dall’ergastolo.
Contenuto della disposizione
Il primo comma riguarda la forma colposa di epidemia e avvelenamento e prevede una scala di pene autonome:
Il secondo comma riguarda la forma colposa dei fatti previsti dagli artt. 440-445 c.p.: si applicano le pene stabilite per i delitti dolosi, ridotte da un terzo a un sesto.
La condotta e l’evento sono quelli delle corrispondenti fattispecie dolose; cambia l’elemento soggettivo, che è la colpa secondo l’art. 43 c.p. Il reato è procedibile d’ufficio. Trattandosi di delitti di pericolo comune, occorre accertare che il fatto abbia prodotto, o fosse idoneo a produrre, un pericolo per la salute di un numero indeterminato di persone, secondo i requisiti propri di ciascuna figura richiamata.
Profili applicativi
Il campo di applicazione più ampio è quello della sicurezza alimentare e idrica: il gestore di un acquedotto che non controlla adeguatamente la qualità dell’acqua, il produttore che commercializza alimenti contaminati per difetto di analisi e verifiche, il ristoratore che serve cibi deteriorati. In questi casi la colpa consiste per lo più nella violazione degli obblighi di autocontrollo e delle regole tecniche di settore, e la responsabilità grava su chi, nell’organizzazione aziendale, ricopre la relativa posizione di garanzia.
Con la pandemia da Covid-19 è emersa la questione dell’epidemia colposa omissiva: se possa rispondere di epidemia chi, titolare di una posizione di garanzia (ad esempio il datore di lavoro o il gestore di una struttura sanitaria o residenziale), non abbia adottato le misure doverose per impedire la diffusione del contagio. Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto ammettendo la forma omissiva, superando la tesi che riteneva l’epidemia un reato a forma vincolata compatibile solo con condotte commissive. Resta in ogni caso necessario provare con rigore il nesso causale tra l’omissione e la diffusione dei germi patogeni, nonché la nozione penalistica di epidemia, più ristretta di quella medica.
Sul piano probatorio, la valutazione del pericolo va riferita al momento del fatto: le misure di contenimento adottate dopo l’accertamento della contaminazione non escludono il pericolo già verificatosi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 452 c.p. va letto insieme agli artt. 438-445 c.p., dai quali mutua condotta ed evento. Se dalla condotta colposa derivano morte o lesioni di singole persone possono concorrere l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni colpose (art. 590 c.p.). Nello stesso capo, gli artt. 449 e 450 c.p. puniscono i delitti colposi di danno e di pericolo contro l’incolumità pubblica, come il disastro colposo. Sul versante preventivo rilevano la legislazione alimentare, le norme sulle acque destinate al consumo umano e, per i rischi nei luoghi di lavoro, il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che individua le posizioni di garanzia del datore di lavoro e dei suoi delegati. Nei procedimenti per fatti di contaminazione l’ente gestore danneggiato, come il comune servito dall’acquedotto, può costituirsi parte civile per il risarcimento.