Art. 451 c.p. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 451 c.p. chiude il capo III del titolo VI del libro II, dedicato ai delitti colposi di comune pericolo, e costituisce il pendant colposo di una parte della condotta descritta dall’art. 437 c.p. Il bene protetto è la pubblica incolumità, intesa come sicurezza di un numero indeterminato di persone esposte ai rischi di incendi, disastri e infortuni sul lavoro. La norma non mira tanto a impedire che l’evento catastrofico si verifichi, quanto a garantire che, se si verifica, siano disponibili i presidi necessari a contenerne le conseguenze: estintori, idranti, impianti di spegnimento, mezzi di salvataggio e di primo soccorso, vie e dispositivi di esodo. Si tratta dunque di una tutela anticipata, che punisce la carenza dei mezzi di difesa prima e indipendentemente dal danno.

La disposizione non ha subito modifiche testuali dopo il 1930. La pena pecuniaria alternativa è tuttora espressa nel testo in lire e va convertita secondo le regole generali di adeguamento delle pene pecuniarie; il commento non ne indica l’importo.

Contenuto della disposizione

Soggetto attivo. Il reato è comune («chiunque»), ma nella prassi l’omessa collocazione dei presidi è addebitata a chi ha l’obbligo giuridico di predisporli: il datore di lavoro, il titolare dell’attività soggetta a prevenzione incendi, l’amministratore della società, il dirigente munito di delega. La rimozione o la resa inservibile possono invece essere commesse da chiunque, anche da un dipendente o da un estraneo.

Condotte. La norma descrive tre condotte alternative: omettere di collocare, rimuovere o rendere inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro. L’oggetto materiale è definito in termini funzionali: rilevano i presidi la cui destinazione tipica è la difesa e il soccorso, non gli impianti di prevenzione in senso stretto (protezioni delle macchine, segnali, dispositivi che impediscono l’infortunio), che ricadono nell’art. 437 c.p. Il riferimento a «altri mezzi» consente di includere strumenti non qualificabili come apparecchi, come cassette di pronto soccorso, segnaletica di emergenza o porte e uscite di sicurezza.

Pericolo. È un reato di pericolo: non occorre che l’incendio, il disastro o l’infortunio si verifichi. La giurisprudenza richiede tuttavia che la carenza riguardi un ambiente esposto a un numero indeterminato di persone, nel senso che i presidi devono tutelare chiunque possa trovarsi, anche occasionalmente, nel luogo di lavoro.

Elemento soggettivo. Il delitto è punito solo a titolo di colpa: negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.), di regola individuate nella normativa antincendio e antinfortunistica. Se l’omissione o la rimozione sono consapevoli e volute, il fatto trasmigra, ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti, nell’art. 437 c.p.

Pena e procedibilità. La pena è la reclusione fino a un anno o, in alternativa, la multa. Il reato è procedibile d’ufficio. Trattandosi di delitto, non è ammessa l’oblazione, riservata alle contravvenzioni; la modesta cornice edittale consente però, ricorrendone i presupposti, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.).

Profili applicativi

Il primo nodo pratico è la distinzione con l’art. 437 c.p. Le due norme non differiscono solo per l’elemento soggettivo: l’art. 437 c.p. riguarda impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni, mentre l’art. 451 c.p. riguarda i mezzi destinati a limitarne i danni una volta verificatisi. Ne deriva che la mancanza di estintori o di idonei mezzi di soccorso è sussumibile nell’art. 451 c.p. se colposa, mentre l’omissione di protezioni di una macchina rientra nell’art. 437 c.p. se dolosa e, altrimenti, nelle sole contravvenzioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Non è consentito colmare le differenze tra le due fattispecie in via analogica.

Un secondo tema riguarda il concorso con le contravvenzioni antinfortunistiche e antincendio. Il fatto dell’art. 451 c.p. include il pericolo di disastro o infortunio derivante dall’omissione, elemento che manca nelle contravvenzioni di mera condotta: non vi è quindi concorso apparente di norme, ma concorso formale di reati, con le conseguenze anche in tema di estinzione mediante prescrizioni dell’organo di vigilanza, che opera per le sole contravvenzioni.

Sul piano probatorio è frequente la difesa che contesta la necessità del presidio in una determinata area dell’azienda (ad esempio, perché ritenuta a basso rischio). Quando la legge o il provvedimento autorizzativo impongono i presidi in tutti i luoghi in cui si svolge l’attività pericolosa, la valutazione di superfluità non spetta al gestore ma all’organo tecnico di controllo. È invece decisivo, per la difesa, verificare l’effettiva titolarità della posizione di garanzia al momento dell’accertamento, le eventuali deleghe di funzioni e l’esistenza di un rapporto di lavoro nel luogo controllato, anche minimo: la presenza di pochi lavoratori, o di lavoratori occasionali, non esclude l’indeterminatezza del pericolo.

Infine, nelle ipotesi in cui all’omissione segua un infortunio con lesioni o morte, il reato concorre con gli artt. 589 e 590 c.p., aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e può fondare la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per il tramite dei reati colposi di evento che ne costituiscono il presupposto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. IV, 3 novembre 2025, n. 35875: nel dichiarare inammissibili i ricorsi, la Corte ribadisce che il reato punisce l’omessa collocazione, la rimozione o la resa inidonea dei mezzi di estinzione, salvataggio e soccorso, senza che occorra il verificarsi di un danno, e che l’indeterminatezza delle persone esposte non richiede una collettività numerosa di lavoratori, bastando la tutela di quelli presenti anche momentaneamente; nella specie, locali adibiti a dormitorio per dipendenti privi di presidi antincendio, cassette di soccorso e dispositivi di esodo.
  • Cassazione penale, sez. IV, 1 giugno 2021, n. 21522: l’art. 451 c.p. concorre formalmente con le contravvenzioni antinfortunistiche, perché il fatto tipico comprende il pericolo di disastro o infortunio, assente nelle contravvenzioni di mera condotta, sicché manca la medesimezza del fatto richiesta per il concorso apparente.
  • Cassazione penale, sez. IV, 7 settembre 2011, n. 33294: il reato si integra con la sola omissione dei mezzi antincendio; quando la disciplina impone le misure in tutti i luoghi in cui si svolge l’attività pericolosa, non può il gestore escludere da sé le zone ritenute a basso rischio, valutazione riservata all’organo tecnico (caso del piazzale di un autolavaggio privo di presidi).
  • Cassazione penale, sez. VI, 14 marzo 1996, n. 2720: la norma mira a limitare i danni di incendi, disastri o infortuni nell’ipotesi in cui si verifichino; la condotta punibile consiste solo nell’omissione, rimozione o resa inidonea dei mezzi di estinzione e soccorso, senza necessità che l’evento si realizzi.
  • Cassazione penale, sez. IV, 2 febbraio 1980, n. 1436: l’art. 437 c.p. tende a prevenire disastri e infortuni, l’art. 451 c.p. a limitare i danni di quelli già verificatisi; la diversità dell’oggetto esclude l’accostamento analogico tra le due norme.
  • Cassazione penale, sez. IV, 8 novembre 1993, n. 10048: quando l’omissione delle cautele è consapevole e il pericolo accettato, il verificarsi non voluto del disastro o dell’infortunio integra l’ipotesi aggravata dell’art. 437, secondo comma, c.p. e non trasforma il fatto nel delitto colposo dell’art. 451 c.p.

Rapporti con altre norme

  • Art. 437 c.p.: rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro; differisce per l’elemento soggettivo e per l’oggetto (presidi di prevenzione anziché di difesa e soccorso).
  • Artt. 449 e 450 c.p.: delitti colposi di danno e di pericolo, che possono venire in rilievo se dall’omissione deriva un incendio o un disastro o se il pericolo è cagionato con altre condotte.
  • Artt. 589 e 590 c.p.: omicidio e lesioni colpose, aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in concorso con l’art. 451 c.p. quando l’evento si verifica.
  • Art. 2087 c.c.: obbligo generale del datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori, fonte della posizione di garanzia.
  • D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: disciplina degli obblighi in materia di prevenzione incendi, primo soccorso ed emergenza; le relative contravvenzioni concorrono con il delitto.
  • D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: responsabilità dell’ente per i reati colposi di evento commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.