Art. 449 c.p. Delitti colposi di danno
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.(172)
2. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (172)
La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l’art. 11, comma 7) che “All’articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: ”Chiunque“ sono inserite le seguenti: ”, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis,“.”
La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall’art. 1, comma 7, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 449 c.p. apre il capo dei delitti colposi di comune pericolo e punisce chi cagiona per colpa un incendio o un altro disastro previsto dal capo primo del titolo sesto, cioè gli eventi che, se dolosi, integrano i delitti di strage e disastro (artt. 422-437 c.p.). Il bene tutelato è la pubblica incolumità, intesa come vita e integrità fisica di un numero indeterminato di persone. La norma è costruita per rinvio: richiama gli eventi descritti dalle fattispecie dolose e ne punisce la causazione colposa, senza ripeterne la descrizione.
La rubrica parla di delitti colposi “di danno” per distinguerli da quelli di pericolo dell’art. 450 c.p.: qui occorre che il disastro si verifichi effettivamente, mentre nell’art. 450 c.p. basta averne fatto sorgere il pericolo. La clausola iniziale, introdotta dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, in vigore dal 1° dicembre 2000, esclude dall’ambito della norma l’incendio boschivo colposo, autonomamente punito dall’art. 423-bis, secondo comma, c.p.
Contenuto della disposizione
Il disastro, secondo una nozione unitaria, è un avvenimento grave e complesso, di proporzioni straordinarie, idoneo a porre in pericolo la vita o l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone. Quanto all’incendio, non basta il fuoco: occorre una combustione di vaste proporzioni, con fiamme che tendono a propagarsi e sono difficili da spegnere, tale da creare un pericolo per la collettività. Il reato è procedibile d’ufficio e si prescrive nei termini ordinari raddoppiati, secondo l’art. 157, sesto comma, c.p.
Profili applicativi
La casistica tipica comprende incendi in stabilimenti industriali, depositi di rifiuti, condomini e locali pubblici, crolli di edifici o di parti di essi, frane e alluvioni aggravate da opere abusive o dall’omessa manutenzione, incidenti ferroviari. L’accertamento ruota attorno a tre profili: l’esistenza di un evento con le caratteristiche dimensionali del disastro; il nesso causale, spesso di tipo omissivo, tra la condotta del garante e l’evento; la prevedibilità ed evitabilità dell’evento secondo le regole cautelari violate.
Un errore frequente è qualificare come disastro una somma di danni e disagi territoriali: il giudice deve individuare un evento distruttivo unitario e motivare sulla concreta proiezione del pericolo verso una collettività indeterminata. Il pericolo può derivare non solo dalle fiamme ma anche dalle loro conseguenze dirette, come il fumo e i gas tossici sprigionati dai materiali in combustione. La distinzione con l’incendio doloso (art. 423 c.p.) e con il danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) passa per l’elemento soggettivo e, nei casi di confine, per la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 449 c.p. rinvia alle fattispecie dolose del capo primo (artt. 423, 426, 428, 430 e 434 c.p.) per la descrizione degli eventi e si distingue dall’art. 450 c.p., che punisce la causazione colposa del solo pericolo di disastri ferroviari, inondazioni, naufragi o sommersioni. L’incendio boschivo colposo ricade nell’art. 423-bis, secondo comma, c.p. Il disastro ambientale colposo è oggi disciplinato dagli artt. 452-quater e 452-quinquies c.p., introdotti dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, con clausola di salvezza dei casi previsti dall’art. 434 c.p. Se dal disastro derivano morti o lesioni, il reato concorre con l’omicidio colposo e le lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.), anche nelle forme aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche.