Art. 450 c.p. Delitti colposi di pericolo

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.