Art. 359 c.p. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

2. 1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

3. 2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.