Art. 26 c.p. Ammenda

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20

2. né superiore a euro 10.000.

Testo in vigore dal 8 agosto 2009

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.