Art. 26 c.p. Ammenda
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20
2. né superiore a euro 10.000.
1. La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20
2. né superiore a euro 10.000.
Testo in vigore dal 8 agosto 2009
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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