Art. 23 c.p. Reclusione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

2. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto.

3. Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.