Art. 24 c.p. Multa

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000.

2. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.

Testo in vigore dal 8 agosto 2009

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.