Art. 22 c.p. Ergastolo
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
2. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.
3. Comma abrogato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
4. Comma abrogato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.(139)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile”.