Art. 22 c.p. Ergastolo

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

2. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.

3. Comma abrogato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.

4. Comma abrogato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.(139)

Testo in vigore dal 5 maggio 1994

Note di aggiornamento

Aggiornamento (139)

La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.