Art. 108 c.p. Tendenza a delinquere

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l’incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole.

2. La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall’infermità preveduta dagli articoli 88 e 89.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.