Art. 106 c.p. Effetti dell’estinzione del reato o della pena

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

2. Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.