Art. 50-bis Codice Pari Opportunità Prevenzione delle discriminazioni

Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198

1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale.

Testo in vigore dal 20 febbraio 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.