Art. 47 Codice Pari Opportunità Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive

Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 10, comma 1)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle pari opportunità e su indicazione del Comitato di cui all’articolo 8, determina, con apposito decreto, eventuali modifiche nelle modalità di presentazione delle richieste di cui all’articolo 45, comma 1, nelle procedure di valutazione di verifica e di erogazione, nonché nei requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere.

2. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse.
In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 15 giugno 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.