Art. 43 Codice Pari Opportunità Promozione delle azioni positive
Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3)
1. Le azioni positive di cui all’articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all’articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all’articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai centri per l’impiego, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.