Art. 43 Codice Pari Opportunità Promozione delle azioni positive

Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3)

1. Le azioni positive di cui all’articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all’articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all’articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai centri per l’impiego, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Testo in vigore dal 24 settembre 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.