Art. 40 Codice Pari Opportunità Onere della prova

Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 6)

1. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione.

Testo in vigore dal 15 giugno 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.