Art. 39 Codice Pari Opportunità Ricorso in via d’urgenza

Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14)

1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.

Testo in vigore dal 24 settembre 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.