Art. 39 Codice Pari Opportunità Ricorso in via d’urgenza
Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14)
1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.