Art. 39-bis Codice Pari Opportunità Risoluzione alternativa delle controversie

Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198

1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni di cui al libro III, titolo I, capo II sia ascritta ad una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’Organismo per la parità è tenuto a promuovere un tentativo di conciliazione, a norma dell’articolo 410 del codice di procedura civile, nel corso del quale all’amministrazione convenuta può essere richiesto di presentare un piano per la rimozione delle discriminazioni vincolante, da attuare entro un termine non superiore a centoventi giorni.

2. L’ Organismo per la parità può svolgere attività di mediazione, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La mediazione è gratuita per il ricorrente.(18)

Testo in vigore dal 7 giugno 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (18)

Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l’art. 7, comma 5, alinea) che la presente modifica decorre dalla data di insediamento di cui all’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.