Art. 16 Codice Pari Opportunità Sede e attrezzature

Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198

1. L’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 è ubicato rispettivamente presso le regioni, le città metropolitane e gli enti di area vasta. Periodo soppresso dal D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91. L’ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui l’ufficio è ubicato, nell’ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.(18)

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91.(18)

Testo in vigore dal 7 giugno 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (18)

Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l’art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del comma 1 e l’abrogazione del comma 2 decorrono dalla data di insediamento di cui all’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.