Art. 12 Codice Pari Opportunità Nomina
Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4)
1. A livello..., regionale e della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.(18)
2. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91.(18)
3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati dalle regioni, dalle città metropolitane e dagli enti di area vasta,, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.(18)
4. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91.(18)
5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati sul sito internet dell’ente che procede alla nomina.(18)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (18)
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l’art. 7, comma 5, alinea) che le modifiche dei commi 1, 3 e 5 e l’abrogazione dei commi 2 e 4 decorrono dalla data di insediamento di cui all’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.