Art. 12 Codice Pari Opportunità Nomina

Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4)

1. A livello..., regionale e della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.(18)

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91.(18)

3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati dalle regioni, dalle città metropolitane e dagli enti di area vasta,, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.(18)

4. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91.(18)

5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati sul sito internet dell’ente che procede alla nomina.(18)

Testo in vigore dal 7 giugno 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (18)

Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l’art. 7, comma 5, alinea) che le modifiche dei commi 1, 3 e 5 e l’abrogazione dei commi 2 e 4 decorrono dalla data di insediamento di cui all’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.