Art. 14 Codice Pari Opportunità Mandato

Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198

1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all’articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall’articolo 12. Periodo soppresso dal D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91. periodo soppresso dal D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91.(18)

Testo in vigore dal 7 giugno 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (18)

Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l’art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del comma 1 decorre dalla data di insediamento di cui all’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.