Art. 99 Codice Navigazione Norme applicabili
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il servizio dei piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 a 93.
1. Il servizio dei piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 a 93.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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