Art. 99 Codice Navigazione Norme applicabili

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il servizio dei piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 a 93.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.