Art. 100 Codice Navigazione Regolamenti locali

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le norme per l’esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.