Art. 892 Codice Navigazione Limiti della rappresentanza del comandante

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l’esercente o un suo rappresentante munito dei necessarii poteri, il comandante può far eseguire le riparazioni e provvedere agli acquisti necessarii per la continuazione del viaggio, e, ove occorra, può prendere a prestito il danaro per far fronte a tali esigenze. Parimenti può congedare persone dell’equipaggio ed assumerne per la residua durata del viaggio.

2. La presenza dell’esercente o di un suo rappresentante munito dei necessari poteri è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell’esercente nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati, si presumono note agl’interessati fino a prova contraria.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.