Art. 887 Codice Navigazione Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Al comandante dell’aeromobile, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Durante le soste egli deve provvedere alla sorveglianza dell’aeromobile.
2. Il comandante rappresenta l’esercente. Nei confronti degli interessati nell’aeromobile e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.