Art. 883 Codice Navigazione Comando dell’aeromobile
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il comando dell’aeromobile può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione.
1. Il comando dell’aeromobile può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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