Art. 886 Codice Navigazione Assunzione di comandante straniero all’estero
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il comando di un aeromobile nazionale può, all’estero, essere affidato ad uno straniero nei casi e con le modalità previste nell’articolo 294.(54)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (54)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l’art. 22, comma 1) che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine ”straniero“ è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell’Unione europea”.