Art. 868 Codice Navigazione Documenti per la pubblicità
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Chi domanda la pubblicità deve consegnare all’ufficio competente i documenti indicati negli articoli 253, 254.
1. Chi domanda la pubblicità deve consegnare all’ufficio competente i documenti indicati negli articoli 253, 254.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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