Art. 864 Codice Navigazione Forma degli atti relativi alla proprietà dell’aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali sull’aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti all’estero devono essere ricevuti dall’autorità consolare.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.