Art. 866 Codice Navigazione Ufficio competente ad eseguire la pubblicità
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. La pubblicità deve essere richiesta all’ENAC ovvero all’autorità consolare del luogo ove l’aeromobile si trova.
L’autorità consolare trasmette immediatamente all’ENAC la documentazione presentata dall’interessato.