Art. 866 Codice Navigazione Ufficio competente ad eseguire la pubblicità

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La pubblicità deve essere richiesta all’ENAC ovvero all’autorità consolare del luogo ove l’aeromobile si trova.
L’autorità consolare trasmette immediatamente all’ENAC la documentazione presentata dall’interessato.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.