Art. 862 Codice Navigazione Pertinenze e parti separabili

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Sono considerate pertinenze dell’aeromobile i paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell’aeromobile.

2. La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario dell’aeromobile o non abbia su questo un diritto reale.

3. Il motore è considerato parte separabile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.